Percorso difficile per i parasubordinati
Le collaborazioni coordinate e continuative, altrimenti denominate contratti a progetto, le prestazioni d’opera, le consulenze e il lavoro parasubordinato, di cui abbiamo parlato diffusamente nell’articolo apparso sul numero di giugno di questo mensile, riguardano circa un milione e mezzo di persone (il numero comprende anche gli equiparati amministratori di società e i partecipanti a collegi e commissioni). Non fanno parte di questa grande categoria, che accoglie un po’ tutte le professioni sprovviste di precedente tutela previdenziale, coloro che svolgono un’attività per la quale è necessaria l’iscrizione a un albo professionale, coloro che collaborano con società sportive, gli agenti e i rappresentanti di commercio e le collaborazioni occasionali. Dal gennaio 1996 (riforma Dini L 335/95) i parasubordinati sono stati iscritti alla Gestione separata Inps, appositamente istituita e funzionante con i criteri del nuovo calcolo contributivo.
È necessario comunque ripercorrere, in premessa, le caratteristiche principali della categoria e descrivere in dettaglio i punti di attenzione emersi con particolare enfasi nell’ultimo intervento informativo, anch’esso ampiamente descritto nei numeri di settembre e ottobre di Fondi&Sicav.
Proporzionalmente alla crescita del numero degli aderenti, la categoria ha subito negli anni un costante riallineamento e inasprimento della normativa pensionistica. L’intervento più incisivo è stato sul versante dei contributi, passati gradualmente dall’aliquota iniziale del 10% a quella attuale del 26%, che porta il carico contributivo a livelli paragonabili a quelli del lavoro dipendente. È utile precisare che la contribuzione, per un terzo a carico del soggetto e per 2/3 a carico del committente, se è calcolata su un reddito inferiore a 14.334, non dà diritto all’accredito di 12 mesi di contribuzione, ma a un numero di mensilità proporzionalmente inferiore: ad esempio se il reddito è di soli 7.167 euro, verranno accreditati solo sei mesi. Più della metà degli iscritti nelle fasce di età oltre i 40 anni e più dei 2/3 per i restanti più giovani incorrono in questa penalizzazione per via dell’esiguità della base imponibile. Avere meno anni accreditati, rispetto a quelli effettivamente trascorsi, compromette in particolare la maturazione dei requisiti minimi di pensione, in particolare quelli di anzianità . Sul versante opposto la retribuzione imponibile non può nemmeno eccedere il massimale di 92.147 euro, di anno in anno adeguato all’inflazione.
Per quanto di nostro interesse nella presente esposizione, conviene ricordare, come già fatto nella scorsa puntata sui lavoratori dipendenti, che:
•         Si può ottenere la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione accreditata, oppure maturando quota 97 (cioè 35 anni di anzianità e 62 anni di età o rispettivamente 36 e 61).
•         La pensione di vecchiaia spetta con cinque o più anni di contribuzione accreditata e all’età di 65 anni se uomini o 60 se donne.
•         Per le pensioni liquidate prima del limite dei 65 anni è necessario che l’importo sia del 20% superiore all’importo dell’assegno sociale.
•         Tutte le pensioni sono liquidate con il calcolo contributivo, cioè calcolando il montante individuale di tutti i contributi versati (rivalutati al tasso medio di crescita del Pil) e applicando a esso il coefficiente di trasformazione in rendita vitalizia, che tiene conto della speranza di vita effettiva del neopensionato.
È inoltre importante rilevare come la recentissima riforma approvata all’articolo 12 della legge finanziaria n. 122 del 30 luglio 2010 abbia introdotto due nuove penalizzazioni per questa categoria, che paradossalmente finora ha visto probabilmente più riforme che trattamenti di pensione effettivamente liquidati. In verità i provvedimenti, come già ampiamente descritto, si applicano a tutte le forme di previdenza obbligatoria di lavoro dipendente o autonomo, con la sola esclusione delle casse privatizzate dei liberi professionisti. In breve, trattasi di:
•         Nuova finestra mobile per il conseguimento effettivo della pensione a 18 mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti.
•         Adeguamento triennale automatico del requisito di età per la concessione della pensione di vecchiaia, sia per i maschi sia per le femmine, del requisito di età per la concessione della pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione e la riduzione proporzionale dei coefficienti di trasformazione del montante individuale del calcolo contributivo.
Questa importante variazione è uno dei cammini conclusivi della riforma varata nel lontano 1996, che rende oggi il sistema previdenziale italiano tra i più moderni e auto-regolamentati dal punto di vista dell’adeguamento alle mutazioni economiche e demografiche della popolazione attiva. Ciò, se dal punto di vista del bilancio dello stato può essere un aspetto positivo, non fa altro che, mediamente, peggiorare i livelli di copertura attesa dalle future generazioni. Per passare a un piano più concreto e quantitativo, nel quale evidenziare le caratteristiche descritte, riportiamo l’analisi pensionistica di alcuni profili tipo. L’obiettivo è fornire la misura delle pensioni attese e la penalizzazione che ci si può aspettare dall’allungamento atteso della speranza di vita, che ovviamente impatta in misura diversa da generazione a generazione. I profili tipo sono stati ricavati dai dati dall’apposito osservatorio Inps sulla gestione separata, selezionando i profili rappresentativi per le diverse classi di età , tenendo presente che la gestione separata è nata solo dal 1996 e che esistono prevalentemente due tipologie principali di iscritti: imprenditori e professionisti di discreto reddito ed età relativamente avanzata e collaboratori coordinati più simili a lavoratori dipendenti con bassa retribuzione. Escludiamo, nei nostri esempi per semplicità , le contribuzioni discontinue e i casi di contribuzione ad altri enti, che renderebbero complicata la trattazione. Tutti gli importi sono espressi a parità di potere d’acquisto (depurati cioè dell’inflazione attesa).
Tenendo in considerazione che la previdenza integrativa è il nuovo pilastro organico del sistema pensionistico, abbiamo ipotizzato negli esempi anche la presenza del risparmio individuale (sempre nei limiti di massimale di deducibilità fiscale pari a 5.165 euro all’anno) per cercare di mantenere il più costante possibile il tenore di vita, seguendo il metodo di ottimizzazione del modello di pianificazione previdenziale elaborato da Epheso Ia
Per ogni profilo sono riportati i dati anagrafici e di iscrizione alla gestione separata. La retribuzione imponibile nominale dell’anno corrente è stata ricostruita nel passato per l’inflazione effettiva maggiorata del 2% e per il futuro, fino alla prima decorrenza effettiva della pensione, con il tasso di crescita di ogni profilo.
I risultati della simulazione di previdenza pubblica riportano l’età , l’anzianità e l’importo della pensione annua lorda nelle due ipotesi di pensionamento, con e senza modifica dei parametri per tenere conto dell’incremento atteso della speranza di vita. Il tasso di sostituzione lordo è il rapporto percentuale tra l’importo lordo di pensione e la retribuzione dell’anno antecedente la pensione.
La differenza tra le decorrenze, la corrispondente pensione mancante, la riduzione o l’incremento di pensione dovuto al posticipo e i maggiori contributi accantonati misurano lo svantaggio che deriva dall’atteso allungamento della speranza di vita.
Per completare il quadro ipotizziamo un nuovo ipotetico investimento in un fondo pensione integrativo, con profilo di investimento obbligazionario, rendimento atteso e costi medi come da indicazioni Covip per le elaborazioni dei progetti esemplificativi. In questo modo il valore della pensione di primo pilastro (generalmente di basso importo) verrà integrato per quanto possibile tramite il risparmio personale agevolato fiscalmente. L’obiettivo di risparmio tende a mantenere il tenore di vita costante al lavoro e in pensione, ma se il risparmio necessario calcolato supera il massimale di deducibilità esso viene limitato a detto importo.
Infine viene riportato il tenore di vita netto complessivo, calcolato conteggiando la pensione, l’eventuale rendita integrativa e le rispettive tasse. Inoltre viene calcolato anche il tasso di sostituzione netto rispetto ai redditi netti disponibili nell’anno antecedente il pensionamento. I calcoli dell’integrazione sono riportati solo nell’ipotesi di applicazione delle variazioni della speranza di vita.
