
di Lorenzo Macchia, Counsel di Advant Nctm
In esecuzione della delega contenuta nell’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta legge capitali) il consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che come oggetto in particolare la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Tuf e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.
Tra le principali novità rappresentate nello schema di decreto si segnalano alcune modifiche in materia di gestione collettiva del risparmio che prevedono l’introduzione dei nuovi modelli di gestore di Fia sotto soglia registrato e delle società di partenariato con la conseguente abrogazione della disciplina delle società di investimento semplice (Sis).
Il legislatore aveva inizialmente manifestato l’intenzione di favorire lo sviluppo e la diffusione delle Sis, innalzando a 50 milioni di euro il limite per la raccolta di capitale presso il pubblico. Tale impostazione risulta oggi superata dalla riforma in commento e dall’introduzione di nuovi veicoli societari che rappresentano un’evoluzione delle società di investimento semplice.
SENZA UNA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
Nello specifico i gestori di Fia sotto soglia, destinati a una vigilanza più snella e ridotta, potranno operare senza una preventiva autorizzazione della Banca d’Italia sostituita dalla più favorevole iscrizione presso un registro tenuto dalla stessa autorità. Sarà compito di quest’ultima disciplinare la procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione che si preannuncia, in ogni caso, semplificata e incentrata sulla verifica del rispetto da parte del gestore sotto soglia dell’assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e delle caratteristiche minime imposte dalla nuova normativa a tali veicoli.
A tale proposito il legislatore ha previsto che il regime di sola registrazione è ammesso per i gestori che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio in relazione ai Fia italiani chiusi e riservati il cui patrimonio è investito in attività diverse da crediti. Rimangono fermi gli obblighi dimensionali già oggi previsti per i gestori sotto soglia; per beneficiare del regime agevolato, infatti, il valore totale delle attività dei Fia non deve superare 100 milioni di euro, ma la soglia può salire fino a 500 milioni di euro se i fondi non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per cinque anni dopo l’investimento iniziale.
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Redazione
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